Art. 194
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Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale puo' autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali. Gli occasionali, qualora diano sicura, garanzia per la disciplina e per il buon andamento del lavoro, sono iscritti in elenchi tenuti dall'autorita' preposta alla disciplina, del lavoro portuale. I lavoratori compresi in tali elenchi non hanno diritto all'iscrizione nei registri previsti dall'articolo 150.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 5 luglio 1964 · versione 0 su Normattiva