Art. 194
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[1](Lavoratori avventizi).
[2]Nei porti dove se ne manifesti la necessita', il capo del Compartimento marittimo puo', con proprio decreto, sentito il Consiglio o la Commissione del lavoro portuale, istituire un registro di lavoratori portuali avventizi. Il registro e' tenuto dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, secondo le disposizioni stabilite per la tenuta dei registri di cui all'art. 150. Nel registro sono ammessi coloro che abbiano superato apposito concorso. Per la determinazione del numero dei posti da attribuire per concorso e per le modalita' di espletamento dei concorsi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 153 e 154. I requisiti per l'iscrizione in detto registro sono quelli stabiliti dall'art. 152 per l'iscrizione nei registri dei lavoratori permanenti. I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi sono avviati al lavoro quando i lavoratori permanenti non sono sufficienti ad eseguire le operazioni portuali.
Testo vigente dal 6 ottobre 1967 al 28 agosto 1994 · versione 11 su Normattiva