Art. 194

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((Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale puo' autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali. Gli occasionali, qualora diano sicura garanzia per la disciplina ed il buon andamento del lavoro e non abbiano superato i trenta anni di eta', sono iscritti in elenchi tenuti dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. I lavoratori compresi in tali elenchi possono partecipare ai concorsi per l'ammissione nei ruoli, anche se hanno superato il limite di eta' previsto dall'art. 152, purche' essi per ciascun anno successivo al trentacinquesimo abbiano effettuato nel porto un numero di giornate lavorative almeno pari alla meta' della media delle giornate effettuate da tutti i lavoratori occasionali dello stesso porto)).

Testo vigente dal 5 luglio 1964 al 6 ottobre 1967 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art194 · fonte su Normattiva