Art. 211 — Procedura concorsuale
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Gli ormeggiatori non possono pilotare le navi. Essi devono prestare la loro opera, per le navi in arrivo, soltanto quando la nave sia stata condotta al punto di ormeggio; per le navi in partenza la prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in cui la nave ha salpato le ancore e ha messo in moto.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 20 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva