Art. 218 — Cancellazione dal registro
Alla cancellazione dal registro si procede:
- 1)per morte;
- 2)per permanente inabilita' al servizio;
- 3)per avere il barcaiolo raggiunta l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- 4)a domanda;
- 5)per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 216. L'invalidita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva