Art. 207Cancellazione dal registro

Alla cancellazione dal registro si procede:

  • 1)per morte;
  • 2)per permanente inabilita' al servizio;
  • 3)per avere il palombaro raggiunto l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
  • 4)a domanda;
  • 5)per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 205. L'inabilita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art207 · fonte su Normattiva