Art. 407 c.nav. — Operazioni di imbarco e di sbarco
Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non e' compreso nel prezzo di passaggio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva