Art. 228Verifica della regolarita' dei documenti

I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarita' e' fatta annotazione firmata dal funzionario stesso. I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale e' annotato il nome e cognome dell'iscritto nonche' la data e il numero d'iscrizione.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art228 · fonte su Normattiva