Art. 253 — Padrone marittimo per il traffico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1971 al 25 agosto 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Padrone marittimo di prima classe per il traffico)
[2]Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per il traffico occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i 21 anni di eta';
- 3)possedere il diploma di istituto professionale per le attivita' marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi per il traffico) - di Stato o legalmente riconosciuti;
- 4)avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
- 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo di prima classe per il traffico puo':
- 1)imbarcare:
- a)come secondo ufficiale su navi da carico, o adibite al rimorchio, di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche europee comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;
- b)come primo ufficiale, su navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto a), purche' abbia effettuato 2 anni di navigazione dopo il conseguimento del titolo, in qualita' di ufficiale;
- 2)assumere il comando:
- a)delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 2000 tonnellate e di quelle adibite al trasporto di passeggeri, di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate che effettuino viaggi nel Mediterraneo;
- b)delle navi di cui al precedente n. 1), lettera a), purche' abbia effettuato almeno 4 anni di navigazione, in qualita' di ufficiale. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per il traffico qualora:
- a)abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco dei quali non meno di 1 al comando di unita' navali;
- b)abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per la difesa su materie attinenti alla utilizzazione commerciale della nave.
Testo vigente dal 13 agosto 1971 al 25 agosto 2011 · versione 12 su Normattiva