Art. 259
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Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
- 3)avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
- 4)avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;
- 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico nello Stato puo' assumere il comando di navi, esclusi i rimorchiatori, di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate, lungo le coste continentali e insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale. I sottocapi nocchieri volontari, entro cinque anni dalla cessazione dei servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 8 giugno 1963 · versione 0 su Normattiva