Art. 273 — Motorista abilitato
Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i 19 anni di eta';
- 3)non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
- 4)avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
- 5)avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
- 6)avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
- 7)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il motorista abilitato puo' condurre:
- a)motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci; ((b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera)). L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata. I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneita' alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.
Testo vigente dal 12 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva