Art. 259
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[1]Capo barca per il traffico nello Stato
[2]Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella prima categoria della gente;
- 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
- 3)avere conseguito la licenza elementare;
- 4)avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;
- 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il capo barca per il traffico nello Stato puo' assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, addetto al trasporto di merci, e non superiore alle venticinque tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, lungo le coste continentali e insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale. I sottocapi nocchieri volontari, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza altresi' il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.
Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva