Art. 261 — Capo barca per la pesca costiera
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 8 giugno 1963. Leggi il testo vigente →
Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
- 2)non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
- 3)avere compiuto i ventuno anni di eta';
- 4)avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare;
- 5)avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui dodici su navi addette alla pesca;
- 6)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi a vela di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, e le navi a propulsione meccanica, con apparato motore di potenza fino a cinquanta cavalli asse, per l'esercizio della pesca lungo le coste continentali e insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 8 giugno 1963 · versione 0 su Normattiva