Art. 263
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[1]Conduttore per il traffico locale
[2]Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella terza Categoria della gente di mare;
- 2)non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
- 3)avere compiuto i diciotto anni di eta';
- 4)sapere leggere e scrivere;
- 5)avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave. Il conduttore per il traffico locale puo' condurre navi di stazza lorda non superiore a dieci tonnellate, addette al trasporto di merci, e non superiore alle cinque tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi. Il conduttore per il traffico locale, che sia anche in possesso del titolo di marinaio motorista, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti addetti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.
Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva