Art. 264
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[1]Conduttore per la pesca costiera
[2]Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
- 2)non avere riportato condanna per i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
- 3)avere compiuto i diciotto anni di eta';
- 4)sapere leggere e scrivere;
- 5)avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave, di cui almeno sei su navi addette alla pesca. Il conduttore per la pesca costiera puo' condurre navi di stazza lorda non superiore a dieci tonnellate entro i limiti delle acque territoriali, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi. Il conduttore per la pesca costiera, che sia anche in possesso del titolo di marinaio motorista, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca di stazza lorda fino a dieci tonnellate, previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.
Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva