Art. 270-bisMeccanico navale di prima classe

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[1](Meccanico navale di prima classe)

[2]Per consentire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
  • 2)avere compiuto i 21 anni di eta';
  • 3)possedere la licenza di scuola media;
  • 4)avere lavorato per almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno 18 mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno 6 su navi a vapore e 6 su motonavi. Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualita' di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista;
  • 5)avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo secondo le modalita' e i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
  • 6)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di prima classe puo':
  • 1)imbarcare:
  • a)come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio o potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;
  • b)come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore a 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati;
  • c)come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;
  • 2)assumere la direzione di macchina:
  • a)di navi da carico o adibite al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
  • b)di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450 cavalli indicati purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
  • c)di navi da pesca di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
  • d)di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina.

Testo vigente dal 13 agosto 1971 al 24 settembre 1975 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art270bis · fonte su Normattiva