Art. 273 — Motorista abilitato
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[1]Motorista abilitato
[2]Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i diciannove anni di eta';
- 3)non avere riportato condanna i reati indicati nell'art. 238, n. 4;
- 4)avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare;
- 5)avere frequentato con esito favorevole un corso specializzato, riconosciuto dal Ministro per la marina mercantile, oppure avere lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o di riparazione di motori a combustione o a scoppio; avere, inoltre, effettuato sei mesi di navigazioni al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
- 6)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il motorista abilitato puo' condurre:
- a)motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a ottantacinque cavalli asse installati su navi di stazza lorda lino a venticinque tonnellate addette al trasporto di passeggeri, e non superiore a duecentocinquanta cavalli asse installati su navi addette al trasporto merci, entro i limiti del compartimento d'iscrizione della nave;
- b)motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate, addette alla pesca costiera. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata. I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneita' alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a quattrocento cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo.
Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva