Art. 279
[1](Allievo maestro d'ascia)
[2]Per essere iscritto, in qualita' di allievo maestro d'ascia nel Registro di cui all'art. 275 occorre aver compiuto i 15 anni di eta', avere assolto l'obbligo scolastico ed essere domiciliato nel territorio dello Stato.
Testo vigente dal 13 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva