Art. 292

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I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi mi ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell'esperimento pratico, sono dichiarati idonei. Quelli che non conseguono l'idoneita' non possono presentarsi a nuovo esame se non sono trascorsi almeno sei mesi dall'apertura della sessione cui hanno partecipato e devono, in ogni caso, ripetere tutte le prove.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 13 agosto 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art292 · fonte su Normattiva