Art. 305 — Ristazzatura nello Stato di navi stazzate all'estero
La stazzatura della nave eseguita all'estero a norma del secondo comma dell'articolo 139 del codice deve essere nuovamente eseguita in via definitiva nello Stato, nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'approdo nello Stato e in ogni caso prima che la nave intraprenda un nuovo viaggio per l'estero.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva