Art. 348 — Visite ed ispezioni alle navi
Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 166 del codice, all'accertamento delle altre condizioni previste dall'articolo 164 del codice si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva