Art. 355Proroga della validita' del ruolo

Qualora la nave alla data di scadenza, del ruolo si trovi all'estero e l'ufficio consolare sia sprovvisto di ruoli, la validita' del ruolo e' prorogata, (on annotazioni dell'ufficio stesso, sino a quando la nave non faccia scalo in un porto in cui sia possibile provvedere al rilascio di un nuovo ruolo. In tal caso l'ufficio consolare che pone l'annotazione di cui al precedente comma deve darne notizia all'ufficio che ha rilasciato il ruolo.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art355 · fonte su Normattiva