Art. 390 — Trascrizione dei verbali di interrogatorio
All'autorita' marittima mercantile o a quella consolare, che a norma dell'articolo 209 del codice e' tenuta a provvedere alla redazione dei processi verbali di scomparizione in mare, devono essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi approdati in altra localita'.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva