Art. 404 — Navi con motore ausiliario
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005. Leggi il testo vigente →
Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate provviste di motore ausiliario sono soggette alle disposizioni dell'articolo 213 del codice e dei precedenti articoli 402 e 403, quando il motore, a pieno regime, imprime alla nave una velocita' non superiore alle sette miglia orarie. In tale caso l'esame pratico o teorico-pratico deve riferirsi anche alla condotta del motore e il proprietario che lo ha superato puo' contemporaneamente comandare la nave e condurre il motore, purche' le sistemazioni di bordo lo consentano.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva