Art. 404Navi con motore ausiliario

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Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate provviste di motore ausiliario sono soggette alle disposizioni dell'articolo 213 del codice e dei precedenti articoli 402 e 403, quando il motore, a pieno regime, imprime alla nave una velocita' non superiore alle sette miglia orarie. In tale caso l'esame pratico o teorico-pratico deve riferirsi anche alla condotta del motore e il proprietario che lo ha superato puo' contemporaneamente comandare la nave e condurre il motore, purche' le sistemazioni di bordo lo consentano.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art404 · fonte su Normattiva