Art. 405 — Comando di navi marittime in acque interne e viceversa
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Le persone abilitate al comando e alla condotta di navi da diporto della navigazione marittima o della navigazione interna, a norma degli articoli 213 e 214 del codice, possano comandare e condurre tali navi, anche in zone delle acque interne e di acque marittime, diverse dalle zone di navigazione promiscua di cui all'articolo 4.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva