Art. 466 — Facolta' del ministro
Nel caso in cui l'autorita' competente ritiene di non disporre l'inchiesta, il ministro per la marina mercantile, esaminata la dichiarazione prevista nel secondo comma dell'articolo 579 del codice, puo' ordinare che l'inchiesta venga eseguita.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva