Art. 48Commissioni di collaudo

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Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati. Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del ministero della marina mercantile, da un funzionario del ministero dell'industria e commercio, da un rappresentante del ministero dell'interno, delegati dai rispettivi ministri nonche' dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati. La commissione e' nominata dal ministro per la marina mercantile. Per i depositi e i distributori la cui concessione e' di competenza del direttore marittimo o del capo dei compartimento marittimo, il collaudo e' effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo dei vigili del fuoco, competenti per territorio, o da loro delegati.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 22 maggio 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art48 · fonte su Normattiva