Art. 500 — Registri degli uffici circondariali
Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri:
- 1)delle sentenze e dei decreti di condanna;
- 2)delle cause penali;
- 3)delle denuncie, rapporti e referti;
- 4)dei reati denunciati alle autorita' giudiziarie;
- 5)delle contravvenzioni;
- 6)delle spese di giustizia anticipate dall'erario;
- 7)delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione. Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva