Art. 500Registri degli uffici circondariali

Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri:

  • 1)delle sentenze e dei decreti di condanna;
  • 2)delle cause penali;
  • 3)delle denuncie, rapporti e referti;
  • 4)dei reati denunciati alle autorita' giudiziarie;
  • 5)delle contravvenzioni;
  • 6)delle spese di giustizia anticipate dall'erario;
  • 7)delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione. Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art500 · fonte su Normattiva