Art. 501 — Funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario
Le funzioni di cancelliere nell'ufficio del circondario marittimo sono esercitate da un ufficiale subalterno o da un sottufficiale del corpo delle capitanerie di porto. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale o del sottufficiale designato a tali funzioni il capo di circondario designa altro dipendente. Le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate da un agente delle capitanerie di porto o, in mancanza di questi, dall'ufficiale giudiziario della pretura o della conciliazione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva