Art. 501Funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario

Le funzioni di cancelliere nell'ufficio del circondario marittimo sono esercitate da un ufficiale subalterno o da un sottufficiale del corpo delle capitanerie di porto. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale o del sottufficiale designato a tali funzioni il capo di circondario designa altro dipendente. Le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate da un agente delle capitanerie di porto o, in mancanza di questi, dall'ufficiale giudiziario della pretura o della conciliazione.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art501 · fonte su Normattiva