Art. 502 — Richiesta per atti di istruzione
Il capo di circondario, nei procedimenti di sua competenza, puo' rivolgersi, per gli atti di istruzione da eseguirsi fuori della sua circoscrizione, al capo di circondario o, in mancanza, al pretore del luogo in cui gli atti stessi debbono essere eseguiti.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva