Art. 534Navi e galleggianti gia' iscritti

Per le navi e i galleggianti, che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti nelle matricole o nei registri, il proprietario deve presentare i documenti e la dichiarazione di cui all'articolo 303 entro sessanta giorni dalla data stessa. Qualora entro tale termine i documenti e la dichiarazione non siano stati presentati, si presume la destinazione alla navigazione alturiera delle navi iscritte in matricola e la destinazione alla navigazione costiera o ai servizi ausiliari della navigazione delle navi e dei galleggianti iscritti nei registri. Sui registri esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per ciascun galleggiante e' apposta, l'indicazione di nave minore o di galleggiante.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art534 · fonte su Normattiva