Art. 62 — Preferenze negli accosti
Il comandante del porto, nei regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva