Art. 65Modo di ormeggiarsi

Salvo il disposto dell'articolo 67, le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonche' alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo negli specchi acquei. Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali. In ogni caso, alle prese non possono ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli consentiti dalla resistenza delle prese stesse.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art65 · fonte su Normattiva