Art. 78 — Trasporto di passeggeri con mezzi nautici
Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario puo' riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto. Qualora tale esclusivita' non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri puo' dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva