Art. 78Trasporto di passeggeri con mezzi nautici

Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario puo' riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto. Qualora tale esclusivita' non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri puo' dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art78 · fonte su Normattiva