Art. 81 — Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni
Il comandante del porto puo' determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva