Art. 83 — Carico e scarico di merci accensibili
Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille. Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte all'autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con le modalita' prescritte dalla medesima autorita'.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva