Art. 9 — Concessioni di durata superiore al quadriennio
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Le concessioni di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo di compartimento. In qualita' di rappresentate dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a nove anni interviene l'ufficiale piu' elevato in grado dopo il capo del compartimento. Gli atti di concessione di durata sino a nove anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 1954 · versione 0 su Normattiva