Art. 99 — Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi
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Per l'esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'articolo 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle dimensioni dai regolamenti locali di pilotaggio. In caso di necessita' il comandante del porto puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette in locazione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva