Art. 99 — Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi
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Per l'esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio. In caso di necessita' e in via temporanea il comandante del porto puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981 al 26 dicembre 1987 · versione 19 su Normattiva