Art. 4
Le comunicazioni previste dall'art. 157 commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono:
- a)il nome del destinatario della notificazione;
- b)la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione;
- c)la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresi' la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonche' del luogo e della data di comparizione.
Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva