Art. 4

Le comunicazioni previste dall'art. 157 commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono:

  • a)il nome del destinatario della notificazione;
  • b)la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione;
  • c)la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresi' la indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonche' del luogo e della data di comparizione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art4 · fonte su Normattiva