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I contributi versati a norma del precedente articolo a copertura dei periodi di servizio anteriori al 1° aprile 1943 sono rivalutati, ai fini del computo della pensione base, a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126. A coloro che alla data di versamento dei contributi risultino gia' titolari di pensione diretta sara' corrisposto un supplemento di pensione nei casi e con le modalita' previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;331~art4 · fonte del testo