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La regolarizzazione prevista dai precedenti articoli deve essere richiesta dagli interessati tramite domanda da inviarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, gli interessati dovranno rimettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale una dichiarazione rilasciata dagli uffici stralcio preposti alla gestione dei patrimoni delle organizzazioni sindacali ed enti di cui all'art. 1, ed attestante i periodi di servizio cui la regolarizzazione si riferisce. Gli ex dipendenti cessati dal servizio prima dello scioglimento o liquidazione delle organizzazioni o enti di appartenenza devono presentare ai rispettivi uffici stralcio, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a pena di decadenza dei diritti ad essi derivanti, una documentazione idonea a comprovare la esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a suo tempo intercorso. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 giugno 1974, n. 252
1La L. 11 giugno 1974, n. 252 ha disposto (con l'art. 8) che "I termini di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331 sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 16 dicembre 2010
