Nei confronti dei lavoratori titolari di pensione i contributi versati a norma della presente legge per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione danno luogo alla ricostituzione della pensione stessa con effetto dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione. I contributi relativi a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le pensioni, il cui diritto risulti perfezionato con il computo, anche parziale, dei contributi versati a norma della presente legge, sono liquidate a domanda degli interessati e in nessun caso possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Testo vigente dal 9 aprile 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-03-30;226~art4 · fonte su Normattiva