I periodi compresi tra la data del rimpatrio e la data della domanda di regolarizzazione, non coperti da contribuzione nell'assicurazione italiana, sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidita', la data di morte o la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, previsto rispettivamente dall'articolo 2, sub articolo 9, lettera 6) e sub articolo 13, e dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Testo vigente dal 9 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;226~art5 · fonte su Normattiva