Ai fini della regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 gli interessati devono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da documenti di lavoro e assicurativi dai quali sia possibile documentare la qualifica professionale, la durata delle prestazioni di lavoro e l'avvenuta iscrizione presso l'Istituto assicuratore jugoslavo.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 gennaio 1977, n.14

1

La L. 24 gennaio 1977, n.14 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226, concernente la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945, sono riaperti per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 19 febbraio 1977

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;226~art3 · fonte su Normattiva