L'Alto Commissariato dell'alimentazione e' autorizzato a dar corso, di concerto con il Ministero per il tesoro, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri finanziari concessi, a carico del bilancio dello Stato, dal sedicente Governo della Repubblica sociale italiana, per i maggiori costi di merci, nazionali o di importazione, di riconosciuta necessita' ai fini dell'approvvigionamento dei Paese, nei seguenti settori: bestiame, carni e grassi alimentari, oli commestibili, semi oleosi, zucchero, legumi secchi, cereali, farina di cereali, e per le specificazioni contenute negli articoli seguenti.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;594~art1 · fonte del testo