E' autorizzato il pagamento agli enti gestori degli ammassi delle somme dovute alle aziende di credito finanziatrici a saldo del credito dalle stesse vantato, per capitale, interessi e spese, in dipendenza.

  • a)delle anticipazioni effettuate per il pagamento agli aventi diritto, delle integrazioni di prezzo e dei premi, sotto qualsiasi forma disposti, a favore dei conferenti agli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli nelle campagne 1943-44 e 1944-45;
  • b)del minore importo riscosso, in conseguenza della riduzione apportata nel corso della campagna 1943-44 dal governo della sedicente Repubblica sociale ai prezzi di cessione ai molini dei cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione, al fine di contenere i prezzi al consumo del pane e della pasta;
  • c)del maggior prezzo corrisposto, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo militare alleato, per i cereali conferiti durante la campagna ammassatoria 1944-45 nelle Province del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;596~art1 · fonte del testo