E' autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-48, del contingente affluito agli oleari del popolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;596~art2 · fonte del testo