E' altresi' autorizzata la corresponsione di ulteriori acconti, fino a raggiungere la misura del 90 per cento di cui all'articolo precedente e con le stesse modalita' in detto articolo indicate, sul credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici per le gestioni di ammasso e di distribuzione dei cereali, prodotti e derivati delle campagne 1946-1947 e 1947-1948, i cui oneri sono stati assunti a carico dello Stato, rispettivamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 256, e con legge 12 luglio 1949, n. 459.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;596~art5 · fonte del testo