Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge e' autorizzato, in via preventiva, lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 18 miliardi, salva successiva autorizzazione della maggiore spesa che sara' accertata in sede consuntiva,
Testo vigente dal 5 luglio 1956
