Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge e' autorizzato, in via preventiva, lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 18 miliardi, salva successiva autorizzazione della maggiore spesa che sara' accertata in sede consuntiva,

Testo vigente dal 5 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-28;601~art3 · fonte del testo